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Approfondimento · 12 settembre 2026
Indicazioni sulla salute negli integratori alimentari: cosa è permesso dire in Italia
Le indicazioni sulla salute nella pubblicità degli alimenti sono soggette a regole specifiche dell’Unione europea. Spieghiamo come funzionano, perché per lo zinco e il selenio di Masculanix si possono citare indicazioni autorizzate e per la serenoa e il ginseng no, e chi vigila sul rispetto in Italia.
Cos'è un'«indicazione sulla salute»
Il Regolamento (CE) n. 1924/2006 definisce l'indicazione sulla salute come qualunque affermazione che esista una relazione tra un alimento o un suo componente e la salute. «Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario» è un'indicazione. «Aiuta la prostata» lo è altrettanto. La differenza è che la prima è nell'elenco delle autorizzate e la seconda no.
La regola dell'art. 10 è che le indicazioni sulla salute possono essere usate solo se autorizzate e incluse nell'elenco dell'Unione. L'elenco delle cosiddette indicazioni generiche dell'art. 13, par. 1, è stato adottato con il Regolamento (UE) n. 432/2012 e contiene 222 indicazioni, quasi tutte su vitamine e minerali. Ogni indicazione può essere usata solo alle condizioni stabilite per essa; per vitamine e minerali la condizione abituale è che l'alimento sia almeno «fonte» del nutriente.
Quando un alimento è «fonte»
L'allegato del Regolamento 1924/2006 lo definisce: «fonte di [vitamina/minerale]» significa almeno il 15 % del valore nutritivo di riferimento (VNR) per porzione (negli integratori, per dose giornaliera raccomandata). I valori di riferimento sono nell'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1169/2011: zinco 10 mg, selenio 55 µg, vitamina C 80 mg, niacina 16 mg.
È per questo che nella pagina di Masculanix citiamo indicazioni su zinco, selenio, vitamina C e niacina: l'etichetta dichiara il 50 % del VNR di ciascuno per capsula, sopra la soglia del 15 %. Le formulazioni sono letterali: «contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue», «contribuisce alla normale spermatogenesi», «contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento». Senza il numero in etichetta non avremmo potuto verificare la condizione e non avremmo citato l'indicazione.
Ingredienti vegetali: la lista «on hold»
Per le sostanze vegetali (i cosiddetti botanicals: serenoa, ginseng e centinaia di altre) la Commissione europea ha sospeso la valutazione nel 2010. Le relative indicazioni sono in una lista «on hold» (in sospeso). Ai sensi dell'art. 28, paragrafi 5 e 6, del Regolamento 1924/2006, le indicazioni presentate nei termini possono essere usate sotto la responsabilità dell'operatore finché non viene adottata una decisione, purché rispettino i requisiti generali del regolamento.
La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza del 30 aprile 2025 nella causa C-386/23, ha precisato che la mera presenza di un'indicazione nella lista on hold non basta per usarla: tali indicazioni sono inammissibili, salvo che l'uso concreto benefici del regime transitorio dell'art. 28, paragrafo 6. In pratica l'inserzionista deve poter dimostrare che l'indicazione specifica è stata presentata nelle forme e nei termini previsti e che rispetta i requisiti generali, non limitarsi a invocare la lista.
Per questo, di serenoa e ginseng in Masculanix non affermiamo alcun effetto. Le monografie dell'Agenzia europea per i medicinali sul frutto di serenoa (Sabalis serrulatae fructus) e sulla radice di ginseng (Ginseng radix) documentano un uso tradizionale, ma riguardano medicinali vegetali con estratti e dosi determinati e non possono essere usate come indicazioni sulla salute di un integratore. In Italia entrambe le piante figurano nell'elenco delle sostanze e preparati vegetali ammessi negli integratori (DM 10 agosto 2018), il che riguarda l'ammissibilità dell'ingrediente, non le indicazioni pubblicitarie.
Gli amminoacidi: arginina e citrullina
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato indicazioni sulla L-arginina (ad esempio sulla circolazione e sulle prestazioni fisiche) senza stabilire un rapporto causa-effetto: quelle indicazioni sono state respinte. Sulla L-citrullina non esistono indicazioni autorizzate. Di conseguenza, dei due amminoacidi di Masculanix riportiamo solo le quantità.
Cosa non si può dire di nessun integratore
- Che cura, previene o diagnostica una malattia: lo vietano l'art. 7 del Regolamento 1169/2011 e l'art. 6 del D.Lgs. 169/2004 (queste affermazioni sono riservate ai medicinali).
- Indicazioni che facciano riferimento a raccomandazioni di singoli medici o professionisti sanitari (art. 12, lett. c), del Regolamento 1924/2006). Anche le condizioni del venditore vietano l'uso di ministri, medici noti e personaggi pubblici.
- Indicazioni che suggeriscano che la salute possa risentire del mancato consumo del prodotto.
- Indicazioni sulla rapidità o sull'entità dell'effetto («risultati in 7 giorni»).
Chi controlla in Italia
Gli integratori alimentari sono immessi sul mercato previa notifica dell'etichetta al Ministero della Salute (art. 10 del D.Lgs. 169/2004), che tiene il registro degli integratori notificati. Il controllo sull'etichettatura e sulla pubblicità degli alimenti spetta al Ministero della Salute e alle autorità sanitarie regionali; le pratiche commerciali scorrette verso i consumatori sono perseguite dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del Codice del consumo. La pubblicità è soggetta anche al D.Lgs. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole.
Come leggere la pubblicità di un integratore
- Cerca le quantità in etichetta. Senza un numero, un'indicazione su una vitamina o un minerale non è verificabile.
- Confronta la formulazione con il Regolamento 432/2012: le indicazioni autorizzate dicono sempre «contribuisce a…», mai «cura», «ripristina», «aumenta».
- Estratto vegetale con promessa di effetto = indicazione con ogni probabilità non autorizzata.
- «Consigliato dal dott.…» nella pubblicità di un alimento viola l'art. 12 del Regolamento 1924/2006.
- Le recensioni con le stelline senza data e verifica non valgono nulla.
Questo testo è informativo, non costituisce consulenza legale e non sostituisce la lettura dell'etichetta del prodotto.
Fonti
- Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (artt. 10, 12, 13, 28 par. 5 e 6) — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1924
- Regolamento (UE) n. 432/2012 — elenco delle indicazioni sulla salute consentite (zinco, selenio, vitamina C, niacina) — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0432
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (art. 7, allegato XIII — valori di riferimento) — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1169
- Direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari (allegato II — forme ammesse di vitamine e minerali) — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0046
- Corte di giustizia UE, causa C-386/23, sentenza del 30 aprile 2025 (indicazioni su sostanze vegetali, art. 28 par. 6) — curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-386/23
- EFSA, livelli massimi tollerabili di assunzione — sintesi (zinco 25 mg, selenio 255 µg, acido nicotinico 10 mg) — www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/dietary-reference-values
- EMA, monografia HMPC: Sabalis serrulatae fructus (frutto di serenoa) — medicinali vegetali — www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/sabalis-serrulatae-fructus
- EMA, monografia HMPC: Ginseng radix (radice di ginseng) — medicinali vegetali — www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/ginseng-radix
- D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169 — attuazione della direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari (art. 6 pubblicità, art. 10 notifica) — www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;169
- DM 10 agosto 2018 — disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali — www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1268&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=integratori
- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 — Codice del consumo (artt. 49, 52, 56, 57, 59) — www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206
- Ministero della Salute — integratori alimentari, registro dei prodotti notificati — www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3668&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=integratori
- Garante per la protezione dei dati personali — www.garanteprivacy.it/
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — www.agcm.it/